Una recente sentenza del Tribunale di Salerno (sentenza n. 677/2015 del 13/2/15 – Giudice Fiorillo)
inquadra l’attività subacquea come attività pericolosa (ai sensi dell’art. 2050 c.c.) e, per l’effetto, condanna il proprietario/armatore dell’imbarcazione con equipaggio noleggiata per lo svolgimento di un’escursione subacquea al risarcimento dei danni subiti dal subacqueo scivolato mentre si recava a poppa dell’imbarcazione a causa della presenza di acqua sul fondo e della mancanza di misure di sicurezza antiscivolo.
Interessante è l’argomentazione posta a fondamento dell’inquadramento dell’attività subacquea quale attività pericolosa.
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