In caso di incidente subacqueo l’istruttore potrà essere chiamato a rispondere civilmente per due tipi di responsabilità: contrattuale, nei confronti dell’allievo o di coloro che si trovino con l’istruttore in un rapporto contrattuale; extracontrattuale, nei confronti di chi sia stato leso da una condotta dell’istruttore o del suo allievo e che non abbia con questi ultimi alcun rapporto contrattuale.
L’istruttore sarà chiamato a rispondere di responsabilità contrattuale, qualora possa ravvisarsi una violazione degli obblighi di diligenza richiesti all’istruttore subacqueo nello svolgimento del proprio lavoro, quali il possesso di competenze tecniche e di applicarle durante l’insegnamento; il dovere di effettuare controlli dell’attrezzatura sportiva utilizzata dall’allievo, affinché la stessa risulti in buono stato e funzionante; la capacità di valutare lo stato di apprendimento dell’allievo al fine di preparare il medesimo all’esecuzione dell’attività sportiva in maniera autonoma senza pericolo.
La violazione di uno di questi doveri, comporta la responsabilità contrattuale dell’istruttore nei confronti dell’allievo che si sia procurato dei danni fisici durante l’addestramento.
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