Recentemente un amico mi raccontava di aver casualmente rinvenuto, navigando in Internet, una sua fotografia subacquea, utilizzata al fine di pubblicizzare una vacanza esotica proposta dal sito su cui era pubblicata
Mi diceva di non aver mai ricevuto dal titolare del sito alcuna richiesta di autorizzazione, né la pubblicazione riportava il nome dell’autore della fotografia e mi chiedeva come tutelarsi in merito.
In effetti, l’avvento di Internet e la diffusione spesso incontrollata di qualsiasi tipo di informazione reperibile in rete ha comportato un certo disorientamento nell’interpretazione da dare oggi alla tutela del diritto d’autore, così come disciplinata dalla L. n. 633 del 1941, che risulta essere, alla luce dell’espansione delle nuove tecnologie, inadeguata.
Ed infatti, se da un lato la legge dichiara di proteggere “le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alla arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione” (art. 1 legge citata) attraverso la previsione di diritti esclusivi concessi all’autore, quali il diritto esclusivo di pubblicazione e di sfruttamento economico dell’opera (vendita, noleggio, distribuzione, ecc) (art. 12), dall’altro lato si può notare come oggigiorno tale normativa venga sempre meno riconosciuta e di fatto disapplicata nella vita di tutti i giorni, specialmente avendo riguardo all’arte diffusa attraverso la rete Internet.
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